Nome e Cognome: Elisa Casini
Ruolo: Consulente legale e recupero crediti per VoipVoice
Che cos’è lo Smart Working:
Lo smart Working o “lavoro agile” è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato introdotta con la L. 81/2017, caratterizzata da:
– un accordo sottoscritto tra datore di lavoro e dipendente;
– l’assenza di vincoli di orario e di luogo;
– un’organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi;
– l’individuazione della strumentazione tecnica (apparati hardware e software) necessaria per lo svolgimento dell’attività che verrà fornita dal datore di lavoro;
L’Osservatorio di Smart Working del Politecnico di Milano definisce lo Smart Working come una “nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati” che presuppone un profondo cambiamento culturale e una revisione radicale del modello organizzativo dell’azienda.
Quali sono i riferimenti normativi che disciplinano questa modalità di lavoro
La disciplina è contenuta nella Legge n. 81 del 22 maggio 2017 artt. 18-24.
Cosa vi è contenuto in essi
La normativa disciplina la modalità di “lavoro agile”, fornendo una puntuale definizione (art. 18) e delineando i vari aspetti legati alla forma e recesso (art. 19), al trattamento economico e al diritto di apprendimento continuo (art. 20), al potere di controllo e disciplinare (art. 21), nonché alla sicurezza e tutela del lavoratore (artt. 22 e 23).
Cosa prevede la normativa in merito allo Smart Working:
La normativa prevede:
– la sottoscrizione di un accordo tra datore di lavoro e dipendente mediante il quale viene stabilita la modalità di esecuzione, definiti gli obiettivi assegnati ed individuata la strumentazione tecnologica data in dotazione per lo svolgimento dell’attività;
– lo svolgimento dell’attività lavorativa senza vincoli di orario e di luogo di lavoro (l’unico vincolo è rappresentato dal limite di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva);
– l’impegno del datore di lavoro a concedere in uso al dipendente la strumentazione tecnica necessaria all’esecuzione della prestazione;
– la responsabilità del datore di lavoro in riferimento alla sicurezza e al buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore (ciò implica una particolare attenzione alla sicurezza, in quanto diventa necessario proteggere non solo l’infrastruttura aziendale, ma anche pc, smartphone e tablet concessi in uso ai dipendenti);
– il diritto di disconnessione del dipendente;
– l’esercizio di un potere di controllo e un potere disciplinare del datore di lavoro;
– l’obbligo del datore di lavoro di garantire la salute, la sicurezza e la tutela del lavoratore;
– la parità di trattamento economico normativo dello Smart Worker rispetto a coloro che svolgono l’attività lavorativo in modo “ordinario”. (La retribuzione però viene modulata sulla base dell’obiettivo lavorativo fissato con il datore)
La Legge 81/2017 fa riferimento alla strumentazione tecnica, quale tipologia deve essere fornita dal datore di lavoro?
La norma è molto generica sul punto. Ragionevolmente è possibile desumere che il datore di lavoro potrà concedere in uso un pc portatile aziendale dotato dei necessari software e programmi o altra tipologia di strumentazione (ad esempio tablet e cellulare) dei quali dovrà curare la manutenzione.
Quali sono i punti cardine:
Le caratteristiche principali dello Smart Working, che lo differenziano da altre tipologie di Telelavoro o Remote Working sono: flessibilità, autonomia, responsabilizzazione, orientamento ai risultati
Con la modalità di “lavoro agile” non ci sono vincoli di spazio e tempo, concordemente le parti delineano una nuova modalità di lavoro improntata sulla flessibilità, ciò che diventa il punto focale è raggiungimento degli obiettivi e risultati prefissati e non la quantità di ore impiegate nella prestazione.
Cosa prevede la deroga fatta dal Decreto Legge del 4 marzo 2020
Il Decreto Legge conferma quanto già disposto dal decreto emanato il 1° Marzo 2020 il quale individua tutta una serie di misure necessarie per gestire l’emergenza Covid-19. In particolare viene prevista una “modalità semplificata” di accesso allo Smart Working che comporta la possibilità unilaterale, da parte delle aziende, di attivare il “lavoro agile” verso tutti i lavoratori. Viene pertanto meno la sottoscrizione preventiva di un accordo con il dipendente.
Inoltre viene concesso alle aziende che sottoscrivono un numero di accordi individuali elevato di effettuare la comunicazione in forma massiva.
Lo Smart Working conviene alle imprese
Personalmente credo che questa modalità di organizzare il lavoro possa portare importanti vantaggi alle aziende.
Studi di settore dimostrano che il lavoro agile permette un incremento sia in termini di produttività che di raggiungimento degli obiettivi oltre ad un sensibile miglioramento della qualità della vita del lavoratore ed un risparmio in termini di costi per l’azienda.
In che modo
– si instaura un rapporto di maggior fiducia tra dato di lavoro e dipendente
– si ha miglioramento della qualità di vita del lavoratore
– si ha una maggiore produttività
– si ha una maggiore responsabilizzazione
– si ha un risparmio dei costi e dei consumi legati alla presenza in sede dei dipendenti
– si ha una riduzione nelle emissioni di CO2 dovute al traffico legato agli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro.